L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall’INPS a favore dei soggetti a cui è stata riconosciuta un’invalidità civile totale e permanente (100%). Spesso si pensa che la concessione di questo beneficio sia legata alla discrezionalità della Commissione Medica ASL/INPS, ma in realtà la legge impone criteri rigorosi e tassativi.

Il pilastro normativo di questa prestazione è la Legge 11 febbraio 1980, n. 18, il cui testo vincola l'azione del medico accertatore a due precise definizioni clinico-giuridiche.

Scopriamo quando spetta il diritto, quali sono gli articoli di riferimento e perché è sufficiente che sussista una sola delle condizioni previste.

I requisiti sanitari: L’Articolo 1, Comma 1 della Legge 18/1980

Il diritto all'indennità si fonda interamente sul disposto dell’Articolo 1, comma 1 della Legge n. 18/1980. La norma stabilisce che l'indennità spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata un'inabilità totale e che si trovino in una delle seguenti due situazioni:

1. Impossibilità di deambulare senza aiuto

"...si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore..."

  • Cosa significa dal punto di vista medico-legale: La legge richiede un’impossibilità che deve essere "permanente". Non si riferisce a una semplice difficoltà nel camminare o alla necessità di utilizzare un bastone, un tripode o un deambulatore. Il medico è obbligato a riconoscere il diritto solo quando il paziente, da solo, non è strutturalmente in grado di compiere i movimenti necessari a spostarsi nello spazio circostante in sicurezza, richiedendo la presenza fisica costante di un'altra persona.

2. Impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita

"...o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua..."

  • Cosa significa dal punto di vista medico-legale: Questa seconda discriminante si concentra sulla perdita di autonomia nelle funzioni biologiche ed esistenziali minime (la capacità di alimentarsi, vestirsi/svestirsi, provvedere alla propria igiene personale, gestire le funzioni fisiologiche o assumere autonomamente i farmaci salvavita). Il concetto di "assistenza continua" include anche la necessità di una vigilanza costante dovuta a gravi deficit cognitivi o psichici (come l'Alzheimer o le demenze senili stadiate): in questi casi il paziente può camminare, ma non è in grado di gestire la propria vita senza mettere a rischio la propria incolumità.

Il principio dell'alternatività: Basta una sola condizione

Dal punto di vista giuridico, l'uso della congiunzione "o" (disgiuntiva) all'interno dell'Articolo 1, comma 1 della Legge 18/80 sancisce il principio di alternatività delle condizioni.

Le due situazioni descritte dalla legge non devono coesistere.

Al medico legale della Commissione basta accertare il ricorrere di uno solo dei due requisiti per essere obbligato a validare la domanda:

  • Un paziente con una mente perfettamente lucida ma costretto a letto o in carrozzina (impossibilità di deambulare) ha diritto all'accompagnamento.
  • Allo stesso modo, un paziente con una gravissima demenza che cammina autonomamente ma non è in grado di lavarsi o capire quando e come mangiare (impossibilità negli atti quotidiani) ha ugualmente diritto all'indennità.

La clausola di esclusione (Articolo 1, Comma 4)

L'ultimo comma dello stesso articolo stabilisce una limitazione di natura amministrativa di cui il medico e il richiedente devono essere a conoscenza:

"Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto".

Il diritto all'assegno mensile viene temporaneamente sospeso se il soggetto è ricoverato in una struttura sanitaria a totale carico dello Stato (es. lungodegenze o reparti di riabilitazione) per un periodo superiore a 29 giorni. Il diritto permane, invece, se il ricovero è a pagamento (anche parziale), in regime di day-hospital o se si tratta di una comunità alloggio.

Come si riflette la legge sul Certificato Medico?

Per avviare la procedura, il medico curante deve redigere il Certificato Medico Introduttivo (Modello AP42) inserendo le precise formule richieste dall'Art. 1 della Legge 18/80. Nel sistema telematico il medico dovrà barrare una (o entrambe) le specifiche voci legali:

  • Codice 05: Invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
  • Codice 06: Invalido con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.